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Covid-19, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

13-10-2020 20:42

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Covid-19, prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Con Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato prorogato, fino al 31...

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Con Delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con riferimento al virus SARS-CoV-2.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato anche il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dall’8 ottobre, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19.

Il decreto mantiene salve le indicazioni e le regole contenute nei protocolli condivisi e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali; di conseguenza, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le regole previgenti, anche per quanto riguarda l’uso delle mascherine.

Il D.L. n. 125/2020, con l’articolo 4, interviene sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), modificandone l’allegato XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati), in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 “nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo”.

In particolare, all’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, nella sezione VIRUS, dopo la voce: “Coronaviridae – 2” è inserita la seguente: “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) – 3’. La nota 0a) è così formulata: “0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.