Riguardano la materia della salute e sicurezza sul lavoro alcune delle proroghe disposte dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, entrate in vigore alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 dicembre scorso.
L’art. 19 del decreto-legge ha disposto la proroga dei termini relativi al lavoro agile / smart working, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. La proroga riguarda tra l’altro i datori di lavoro privati, che fino alla data sopra indicata possono continuare ad applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge n. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. Si evidenzia che i datori di lavoro del settore privato sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dello stesso Ministero.
Una ulteriore proroga, con gli stessi termini temporali, riguarda la sorveglianza sanitaria eccezionale introdotta dall’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinata ai cosiddetti “lavoratori fragili”, esposti maggiormente a rischio di contagio riguardante la patologia COVID-19.