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Mobility manager, dal MiTE disposizioni attuative

03-06-2021 12:29

Paolo Oppini

Ambiente,

Mobility manager, dal MiTE disposizioni attuative

Pubblicato in G.U. lo scorso 26 maggio il decreto del 12 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle...

Pubblicato in G.U. lo scorso 26 maggio il decreto del 12 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, che definisce ruolo e funzioni dei mobility manager sia aziendali che d’area, il cui ambito di applicazione è stato esteso dall’art. 229, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto sostegni-bis”), convertito in legge con la legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’art. 229, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 stabilisce che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane con riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato proprio alla riduzione dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato individuale, nominando a tal fine un mobility manager.

Rispetto al decreto ministeriale 27 marzo 1998, che aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la figura del mobility manager, si è determinato un abbassamento della soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo di nomina (il D.M. 27 marzo 1998 stabiliva l’obbligo di nomina a carico di imprese ed enti pubblici con più di 300 dipendenti per singola unità locale o più di 800 dipendenti complessivi ubicati nei comuni considerati a rischio di inquinamento atmosferico), oltre ad una più puntuale definizione del campo di applicazione delle disposizioni normative, pur in assenza di previsioni sanzionatorie in caso di inottemperanza.

Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti per singola unità locale si considerano come dipendenti a tutti gli effetti anche le persone che, seppur dipendenti di altre imprese, operano stabilmente con presenza quotidiana continuativa presso la stessa unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di altre forme di distacco temporaneo o definitivo.

Ai sensi del D.M. 12 maggio 2021, il mobility manager dispone di un’elevata e riconosciuta competenza professionale ed esperienza pregressa nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente (art. 7) e promuove, anche tramite la redazione del PSCL, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità dei dipendenti dei soggetti obbligati allo scopo di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale connesso al traffico veicolare nelle aree urbane e densamente popolate. In particolare, il mobility manager:

  • Procede anche all’eventuale adeguamento del PSCL in caso di richiesta in tal senso proveniente dal Comune competente tramite il mobility manager d’area e ne verifica l’attuazione tramite il monitoraggio in corso d’anno degli spostamenti dei dipendenti e la verifica costante del loro livello di soddisfazione;
  • Cura i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti dei dipendenti;
  • Promuove iniziative di sensibilizzazione ed informazione sugli strumenti per favorire la mobilità sostenibile anche in collaborazione con il mobility manager d’area (incentivazione della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico, del car sharing privato e pubblico, ecc.).

Il PSCL deve essere redatto entro il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno di entrata in vigore del D.M. 12 maggio 2021 per cui il termine è anticipato al 27 novembre, ed essere trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente.