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Green Pass COVID-19, disposizioni per la verifica in ambito lavorativo

17-10-2021 22:25

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Green Pass COVID-19, disposizioni per la verifica in ambito lavorativo

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, pubblicato in GU n. 246 del 14 ottobre, sono state emanate nuove disposizioni...

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, pubblicato in GU n. 246 del 14 ottobre, sono state emanate nuove disposizioni per le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetti “Green Pass”) in ambito lavorativo.

Il decreto fornisce ai datori di lavoro pubblici e privati ulteriori strumenti informatici che si affiancano all’app VerificaC19, che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso, da parte del personale in servizio, delle certificazioni verdi in corso di validità.

Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • L’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura corporea, mediante l’utilizzo di un software con licenza open source denominato SDK -  Software Development Kit, rilasciato dal Ministero della Salute. In caso di ricorso a tale modalità, che offre le stesse funzionalità dell’app VerificaC19, il decreto ribadisce che il trattamento dei dati personali deve limitarsi alle sole informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica dei Green Pass; è quindi vietato conservare il QR code, nonché estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni relative al Green Pass;
  • Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC (ovvero la banca dati del Green Pass). Questa funzionalità, riservata esclusivamente al personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro, consentirà, previsa richiesta di utilizzo, di visualizzare la validità di tutti o parte dei dipendenti attraverso una ricerca dei relativi codici fiscali. Nell’ipotesi in cui a seguito dell’utilizzo di tale modalità di controllo l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata mediante l’app VerificaC19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro.

Il decreto fornisce inoltre ulteriori indicazioni in merito all’attività di controllo dei Green Pass e all’individuazione dei soggetti delegati, prevedendo in particolare che:

  • I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;
  • L’attività di verifica delle certificazioni verdi non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste;
  • Poiché i soggetti preposti alla verifica sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato tramite interrogazione del portale dell’INPS, personale interessato dal processo di verifica è informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

In merito alla generazione del Green Pass, il decreto prevede che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale.

Tali documenti sostitutivi devono attestare una delle condizioni che consentono la generazione del Green Pass e possono quindi essere utilizzati solo da colore che hanno i requisiti per ottenere la certificazione verde, ovvero che:

  • Abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • Abbiano completato il ciclo vaccinale;
  • Siano risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • Siano guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Segnaliamo, infine, che il Governo ha fornito ulteriori indicazioni sul tema dei controlli, sotto forma di FAQ reperibili sul sito del Governo.