Si segnala che in data 31 dicembre 2022 cesserà il periodo di transizione per l’applicazione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (cosiddetto “consulente ADR”) da parte degli speditori, definiti come tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2023 ogni speditore sarà obbligato a nominare un consulente ADR, secondo le modalità e le procedure definite dall’ADR e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.
Difatti, la sezione 1.8.3.1 dell’edizione 2021 dell’ADR stabilisce che “Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.”
Si evidenzia che l’omessa nomina del consulente ADR è punita, in capo al legale rappresentante dell’impresa tenuta all’adempimento, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6mila a 36mila euro, come disposto dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 35/2010.