Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto 15 luglio 2022, n. 278, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguardante il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.
I rifiuti ammessi a tale procedura, individuati in via preferenziale nei rifiuti provenienti da manufatti sottoposti a demolizione selettiva, determinano la produzione di aggregati recuperati.
In base alla disciplina transitoria del nuovo decreto, i produttori avranno 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore dello stesso per presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata (ex articolo 216, D.Lgs. n. 152/2006) o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione "unica" o dell'autorizzazione integrata ambientale già concessa. Per le procedure semplificate, sempre in base a quanto disposto dal decreto, continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite delle emissioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998.