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Decreto lavoro 2023, modifiche al testo unico sicurezza

09-05-2023 11:11

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Decreto lavoro 2023, modifiche al testo unico sicurezza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale...

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) che stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche introdotte dal nuovo decreto, in vigore dal 5 maggio 2023 e in attesa di conversione in legge, riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
Tra le modifiche più significative:

  • La nomina del medico competente da parte del datore di lavoro è obbligatoria non solo nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ma anche se richiesto dalla valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008);
  • I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare sono tenuti a utilizzati opere provvisionali (ponteggi, ecc.) conformi alle norme del Titolo IV (art. 21, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008);
  • Introdotti nuovi obblighi per il medico competente, riguardanti la richiesta della cartella sanitaria rilasciata al lavoratore neoassunto dal medico competente del precedente datore di lavoro (di cui tener conto per la formulazione del giudizio di idoneità), e indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni (art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
  • Estensione anche al semplice soggetto (non datore di lavoro) che prenda a noleggio attrezzature di lavoro senza operatore dell’obbligo di attestare l’avvenuta formazione, e ora anche l’addestramento specifico, dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature (art. 72, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008);
  • Estensione anche al datore di lavoro che utilizzi egli stesso attrezzature di lavoro che richiedono competenze particolari di cui all’art. 71, comma 7, di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico (art. 73, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008). La violazione dell’obbligo è sanzionabile ai sensi dell’art. 87, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008.