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Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ecco il Regolamento di esecuzione

09-12-2023 22:15

Paolo Oppini

Ambiente,

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ecco il Regolamento di esecuzione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 settembre 2023 il Regolamento di esecuzione 2023/1773 del 17 agosto scorso recante le...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 settembre 2023 il Regolamento di esecuzione 2023/1773 del 17 agosto scorso recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, concernente gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).
Il Regolamento prevede obblighi informativi e di rendicontazione per le aziende che importano nel territorio doganale dell’Unione merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.
Le merci cui si applica il CBAM includono cemento, energia elettrica, concimi, prodotti in ferro e acciaio, prodotti in alluminio, idrogeno; la Commissione europea, tuttavia, si riserva di allargare il catalogo delle merci interessate.
L’introduzione del CBAM sarà graduale: durante il c.d. periodo transitorio (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025), il "dichiarante", così come definito dall'Art.2, par.1 Reg. (UE) 2023/1773, dovrà predisporre su base trimestrale, ed entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una “relazione CBAM” riportante informazioni definite, tra cui informazioni circa la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni.
La prima "Relazione CBAM" dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024 e riguarderà il periodo che va da ottobre a dicembre 2023 mentre l’ultima relazione dovrà esser presentata entro il 31 gennaio 2026 e riguarderà il trimestre ottobre-dicembre 2025. Il Regolamento prevede che le dichiarazioni siano presentate tramite il “Registro transitorio CBAM”, un database elettronico che consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti, e che fungerà da base per l’istituzione del vero e proprio “Registro CBAM”, una volta conclusosi il periodo transitorio.