Con il Decreto Direttoriale n. 111 del 20/09/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito le indicazioni sulla rivalutazione dell’importo delle ammende e delle sanzioni del D.Lgs. n. 81/2008, pari al 15,9%, a decorrere dal 1° luglio 2023.
Il 30 ottobre 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 724 con la quale fornisce indicazioni, ai propri ispettori, circa l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La rivalutazione del 15,9% va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già maggiorati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), punto n. 2.
Nella nota, l’INL precisa che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono “propriamente sanzione”.
La circolare contiene un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all’arresto o all’ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023.
Il 10 novembre 2023 l’INL ha emanato la nota n. 1201 di integrazione con la quale fornisce il prospetto con tutte le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. Tali importi sono quelli utilizzati per l’aggiornamento di SMART, l’applicativo dell’ispettorato che genera i verbali con cui vengono contestate le violazioni emerse in fase di ispezione e applicate le sanzioni.
Entrambe le note trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023.