Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che introduce la patente a crediti per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri.
Il decreto-legge, con l’art. 29, comma 19, inserito nel Capo VIII rubricato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, interviene sull’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, nonché sull’art. 90 inerente agli obblighi di committente e responsabile dei lavori e sull’art. 157 che definisce le sanzioni applicate a tali soggetti.
L’obbligo di possesso della patente, che riguarda le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, scatterà a far data dal 1° ottobre prossimo.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, subordinatamente al possesso dei requisiti stabiliti, tra cui il possesso del documento di valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo (accertamento di talune violazioni, provvedimenti sanzionatori, riconoscimento di responsabilità datoriale di infortuni sul luogo di lavoro; è prevista la possibile sospensione della patente fino a un massimo di dodici mesi, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di decurtazione, dei corsi di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché in caso di assenza di provvedimenti di decurtazione per oltre due anni consecutivi; un ulteriore incremento di punteggio è riservato alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici.