Intervenendo sulla precedente nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024, riguardante gli obblighi di certificazione nell’ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011, con la nota 1937 del 07/03/2024 la Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha precisato che debba essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso decreto, secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I (recante “Certificazione dei contratti di lavoro”), del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro cosiddetti “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, nella medesima nota si informa che l'INL ha proposto una modifica del D.P.R. n. 177/2011 e che la nuova posizione assunta, peraltro espressa nelle more degli esiti di tale iniziativa, è funzionale a non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione e per evitare possibili contenziosi.