Con il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva 2013/35/UE allo scopo di garantire nei luoghi di lavoro una maggiore protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici, fattore di rischio fisico che interessa trasversalmente svariati settori produttivi. Il D.Lgs. n. 159/2016 sostituisce interamente il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il corrispondente allegato XXXVI. Le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento, in vigore dal prossimo 2 settembre, riguardano:
Ulteriori novità riguardano la procedura di valutazione dei rischi. In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di misurare e calcolare i livelli dei campi elettromagnetici tenendo conto anche delle linee guida, delle buone prassi e delle informazioni emanate da specifici enti del settore, nonché dagli stessi fabbricanti e distributori delle attrezzature comportanti il rischio in questione. Viene altresì stabilito l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di prestare particolare attenzione, sempre nell’ambito della valutazione dei rischi, alla frequenza, al livello, alla durata e al tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e al volume del luogo di lavoro, tenendo anche conto delle misure riferite a specifici gruppi di lavoratori (per esempio chi porta dispositivi medici). Sono previsti, inoltre, una apposita segnaletica di sicurezza e l’uso di specifici dispositivi di protezione individuale.In relazione al risultato della valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà informare e formare i lavoratori in merito ai pericoli determinati dai campi elettromagnetici. Un apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2016, potrà prevedere la facoltà per il datore di lavoro di derogare, in presenza di motivate circostanze, dal rispetto dei valori limite di esposizione.