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Infortuni, nuovo obbligo di comunicazione

14-10-2017 23:24

Admin

Salute e sicurezza sul lavoro, INAIL, infortuni, comunicazione,

Da giovedì 12ottobre scorso è entrato in vigore l’obbligo, per il datore di lavoro, dicomunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro che determinano anche solo ungiorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificatol’evento).Tale obbligoconsiste nel notificare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gliinfortuni che comportino una diagnosi della durata da uno a tre giorni, esclusoquello in cui si verifica l’evento, per i quali non era sinora previstol’obbligo della denuncia di infortunio "standard", previstadall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.La nuova comunicazioneè dovuta a soli fini statistici ed informativi per gli infortuni lievi, mentreresta l’obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportinoun’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo casoquello in cui avviene l’evento.In altri termini,dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro devono adempiere a due distinti obblighi:

  1. Trasmettere per via telematica all’INAIL la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
  2. Trasmettere per via telematica all’INAIL la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
Si rammenta nell’occasione che l’obbligo di tenuta del registro infortuni è stato abrogato, dal 23 dicembre 2015, ad opera dell’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.Si richiamano infinele sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, come stabilite dall’art.55, comma 5, lettere g) e h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
  • Nel caso di omessa denuncia di infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro. L’applicazione di tale sanzione esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come stabilito dall’art. 55, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Nel caso di omessa comunicazione di infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro.