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Matrici materiali di riporto, chiarimenti dal MinAmbiente

23-11-2017 09:53

Admin

Ambiente, matrici materiali di riporto, terre e rocce da scavo,

Con circolare del10 novembre scorso, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio edel Mare ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina delle matricimateriali di riporto e all’utilizzo di tali materiali, anche in considerazione delle nuove disposizioni in materia contenute nelD.P.R. n. 120/2017, regolamento recante ladisciplina semplificata della gestione delle terre erocce da scavo.

Si chiarisce, nellospecifico, che:

  1. Le terre erocce da scavo contenenti matrici materiali di riportonei limiti di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 120/2017,che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possonoessere gestite come sottoprodotti;
  2. Le terre erocce da scavo contenenti matrici materiali di riportonon contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 2/2012possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017;
  3. Le terre e rocce da scavo contenenti matricimateriali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto-legge n. 2/2012,in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall’art. 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133/2014e dall’art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 sono fontidi contaminazione.

Nell’ultimo caso,ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 2/2012, le matrici materiali di riporto che non sianorisultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente enon cumulativamente, essere:

1. Rimosse;

2. Sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando lemigliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanisticasenza rischi per la salute. Tali attività vanno intraprese in tuttequelle ipotesi in cui la normativa sulle bonifiche prevede l’applicabilitàdella messa in sicurezza permanente;

3. Rese conformi ai limiti del test dicessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti. Tali attività vanno intraprese nel caso incui il suolo venga escavato ed ai fini del suo eventuale successivo utilizzo,non ricorrano le condizioni per la gestione in qualità di sottoprodotto o peril riutilizzo in sito, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 4, comma 3, e 24,comma 1, del D.P.R. n. 120/2017. In tali casi si prevede il "trattamento" ditali matrici, che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 152/2006consiste in tutte quelle "operazionidi recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dellosmaltimento".

In definitiva,quindi, qualora le matrici materiali di riportorisultino conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione / valori difondo, e pertanto non risultino essere contaminate, è sempre consentito ilriutilizzo in situ. Qualora invece nellematrici materiali di riporto sia presente una fonte di contaminazione ènecessario procedere alla eliminazione di tale fonte di contaminazione e non dell’intera matrice materiale diriporto prima di poter riutilizzare in situ il materiale di riporto stesso.