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Alberghi, nuova proroga per la prevenzione incendi

13-01-2018 12:49

Admin

Salute e sicurezza sul lavoro,

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta "legge di Bilancio 2018"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017 ed entrata in vigore il primo gennaio 2018, ha introdotto una nuova proroga relativa alla prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.Alla lettera i) del comma 1122 del provvedimento si precisa che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • Resistenza al fuoco delle strutture;
  • Reazione al fuoco dei materiali;
  • Compartimentazioni;
  • Corridoi;
  • Scale;
  • Ascensori e montacarichi;
  • Impianti idrici antincendio;
  • Vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • Vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • Locali adibiti a deposito.