Con la circolaredel 23 marzo 2018, prot. n. 6575, il Ministero dell’Interno, di concerto con ilMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito indicazioni perdefinire in modo uniforme la necessaria dotazioni di estintori portatili suautobus e scuolabus.La circolarerichiama le disposizioni del D.M. 18 aprile 1977, che prevede che gli autobus,gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto dipersone in numero superiore a 9 oltre il conducente debbano essere dotati,durante la circolazione, di estintori approvati e riconosciuti idonei perl’impiego in locali chiusi.Sulla base delleconoscenze tecniche all’epoca della stesura del decreto stesso, la normaindica, in funzione del numero di posti disponibili, l’obbligo di dotare iveicoli di diverse tipologie di estintori:
Atteso che ilcitato decreto del 1977 precisa che gli estintori specificati possono esseresostituiti da altri di efficienza equivalenti, senza tuttavia fornire unatabella di comparazione, la circolare ministeriale precisa che:
La circolareesclude l’utilizzabilità di estintori a polvere, in quanto non idonei, a causadella dispersione di polveri molto sottili, per l’utilizzo all’interno di unospazio ristretto in cui possono essere presenti numerose persone, qualel’abitacolo di un autobus.La circolare,infine, stabilisce la graduale sostituzione sugli autobus e scuolabus incircolazione degli estintori a polvere con quelli a base d’acqua (compresiquelli a schiuma) o ad anidride carbonica; al riguardo, anche tenuto contodelle indicazioni fornite con successiva circolare del 17 aprile 2018, prot. n.3186: