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Impianti di stoccaggio e lavorazioni rifiuti, obbligo di piano di emergenza

15-01-2019 10:42

Admin

Ambiente,

La legge n.132/2018, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "decretoSicurezza") ha introdotto, con l’articolo 26-bis, l’obbligo per gli impianti distoccaggio e lavorazione dei rifiuti di predisporre un piano di emergenzainterno, che dovrà essere trasmesso al prefetto competente per territorio entroil 4 marzo 2019.Nelleintenzioni del legislatore, il piano di emergenza è finalizzato a:

  • Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano necessitadi essere riesaminato e se necessario aggiornato dal gestore ad intervalliappropriati, comunque non superiori a tre anni.Viene inoltreprevisto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosiderivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione e attuazione è affidata alprefetto.

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