Il Ministero dell’Ambiente ha emanato il decreto del 15 aprile 2019,n. 104, sulle modalità di redazione della relazione di riferimento da allegarealla richiesta di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).Il decreto è stato emanato in sostituzione del precedente D.M.13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma) con sentenza 20settembre 2017, n. 11452.Il D.M. 104/2019, costituito da cinque articoli e tre allegati,è in attesa, al momento della pubblicazione di questa notizia, dellapubblicazione in Gazzetta Ufficiale.La relazione di riferimento va redatta (art. 4) tenendo contodelle Linee guida emanateai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva2010/75/UE e deve contenere le informazioni di cui all’Allegato2 del D.M. n. 104/2019, tra cui uso e destinazioni del sito, descrizionedelle attività pregresse, identificazione e delimitazione cartografica dellezone, misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dallapresentazione della relazione di riferimento, illustrazione dettagliata dellemodalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolosepertinenti, la descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delleacque sotterranee, eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere perle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazionidisponibili.La relazione deve essere allegata alla domanda di autorizzazioneintegrata ambientale ed è relativa (art. 3):
Fuori dai casi di cui sopra, in cui la presentazione della relazioneè obbligatoria, occorre verificare, nei casi diversi, la suaobbligatorietà attraverso la procedura prevista nell’Allegato alD.M. n. 104/2019. Qualora emerga la sua necessità, la relazione costituiràparte integrante della domanda di autorizzazione (art. 4, comma 2); in casocontrario, se non sussiste obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentareall’autorità competente un’altra relazione che attestil’esito della procedura di verifica (condotta con le modalità dell’Allegato IIal D.M. n. 104/2019). Sempre all’autorità vanno presentate le modifichesostanziali o gli esiti diversi della verifica, come parti di una nuova domandada presentare (ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006).