Si avvicina la scadenza del 5 dicembre, data ultima pereffettuare la diagnosi energetica da parte delle imprese obbligate, individuatedall’art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (grandi imprese e impresea forte consumo di energia).La scadenza si presenta a quattro anni dalla precedente,e configura la seconda tornata di diagnosi energetiche nel nostro Paese.Si evidenzia che la scadenza del5 dicembre riguarda l’esecuzione della diagnosi energetica, mentre la trasmissionedella documentazione all’ENEA deve essere effettuata attraverso il Portale"Audit 102" entro e non oltre il 22 dicembre.Le imprese obbligate che non effettuanola diagnosi rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000euro; quando invece la diagnosi viene eseguita ma non rispetta le prescrizionidi legge, la sanzione va da 2.000 a 20.000 euro.Si segnala infine che l’art. 7,comma 8, del D.Lgs. n. 102/2014 introduce l’obbligo per le imprese dicomunicare annualmente (entro il 31 marzo) all’ENEA i risparmi di energiaconseguiti rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate medianteinterventi di efficientamento energetico, per i quali non siano statiriconosciuti titoli di efficienza energetica; al riguardo, ulterioriinformazioni sono disponibili sul sitodell’ENEA.