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Impianti a gas, aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi

23-01-2020 18:01

Admin

Salute e sicurezza sul lavoro,

Impianti a gas, aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi

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Con decreto del ministero dell’Interno 8novembre 2019 (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019) è stataapprovata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, larealizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calorealimentati da combustibili gassosi.Il decreto, in vigore dal 21 dicembre scorso, aggiorna le disposizioni disicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati acombustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW, precedentementeregolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.Il decreto si applica agli impianti asserviti a:

  • Climatizzazione di edifici e ambienti;
  • Produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
  • Cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  • Lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  • Cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Ai sensi del nuovo decreto,gli impianti esistenti devono essere resiconformi alle indicazioni della nuova regola tecnica; tuttavia non è richiesto alcun adeguamento, anche nel casodi aumento di portata termica,purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purchérealizzata una sola volta, nei seguenti casi:
  • Impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in seguito, Corpo VV.F.) in base alla precedente normativa;
  • Impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.
In caso di successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti o in caso di aumentirealizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commiprecedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso inimpianti di portata termica superiore a 35 kW, è richiesto l’adeguamento alledisposizioni del presente decreto. Per le attività soggette al decreto delPresidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati irelativi procedimenti di prevenzione incendi.