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Prevenzione incendi, proroghe dal decreto "Cura Italia"

27-03-2020 12:31

Paolo Oppini

Salute e sicurezza sul lavoro,

Prevenzione incendi, proroghe dal decreto "Cura Italia"

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con circolare del 19 marzo del Capo del Corpo, ha fornito comunicazione di avvenuta pubblicazione nella...

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Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con circolare del 19 marzo del Capo del Corpo, ha fornito comunicazione di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme inerenti alla prevenzione incendi contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”.

Di particolare interesse l’art. 103 del decreto, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.

In merito a tale articolo, alla luce delle precisazioni fornite dalla circolare, si rappresenta quanto segue:

  • Per i procedimenti e i controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. n. 105/2015, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In tale fattispecie ricadono, in particolare:
    • Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. n. 151/2011;
    • I corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015;
    • Le omologazioni dei prodotti antincendio;
    • I termini (fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.. 

Si evidenzia, inoltre, che il Capo del Corpo, con precedente disposizione n. 5793 del 12 marzo 2020, aveva già disposto che “devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.”.