Emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro della Salute il decreto interministeriale del 2 maggio 2020, che recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
Il provvedimento prevede la sostituzione dell'Allegato XXXVIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.
Il testo dell’Allegato XXXVIII aggiornato al nuovo decreto è disponibile a questo link.
Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l'applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21 agosto 2023.