Il decreto legislativo 1° giugno 2020, n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 giugno, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Il decreto, entrato in vigore il 24 giugno scorso, ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia novellando il comma 6 dell’art. 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche), sia sostituendo integralmente l’allegato XLII (Sostanze pericolose – elenco di sostanze, preparati e processi) e l’allegato XLIII (Sostanze pericolose – valori limite di esposizione professionale).
In merito alla modifica riguardante gli accertamenti sanitari, si prevede che il medico competente, ove appropriato, segnali ai lavoratori la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato; inoltre, il medico competente è tenuto a fornire al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Venendo all’allegato XLII, sono stati inseriti, al punto 6, i "lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione".
Infine, nell’allegato XLIII sono stati inseriti i limiti di esposizione professionale previsti dalla direttiva (UE) 2017/2398.